Art. 7 · LEGGE 19 luglio 1959, n. 537

Art. 7

LEGGE 19 luglio 1959, n. 537

In vigore dal 15 ago 1959
Per l'esercizio finanziario 1959-60, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1, la forza organica dei sottufficiali, graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme o rafferme è fissata come appresso: sottufficiali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 8.276 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . N. 7.800
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