Art. 11 · LEGGE 19 luglio 1959, n. 537

Art. 11

LEGGE 19 luglio 1959, n. 537

In vigore dal 15 ago 1959
Per l'esercizio finanziario 1959-60 le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell' del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e dell' della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.350.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900.000.000 Arma dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . L. 9000.000.000 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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