Art. 9
LEGGE 14 luglio 1959, n. 741
In vigore dal 3 ott 1959
La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed al Ministero della marina mercantile per il settore di propria competenza, salvi i poteri di vigilanza spettanti agli altri Ministeri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - ZACCAGNINI - GONELLA - RUMOR -
COLOMBO - JERVOLINO
- FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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