Art. 8
LEGGE 14 luglio 1959, n. 741
In vigore dal 26 apr 1995
1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all' della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni
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