Art. 3 · LEGGE 14 luglio 1959, n. 741

Art. 3

LEGGE 14 luglio 1959, n. 741

In vigore dal 3 ott 1959
Gli accordi economici ed i contratti collettivi, ai quali il Governo deve uniformarsi nella emanazione delle norme predette, sono quelli preventivamente depositati, a cura di una delle associazioni stipulanti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne accerta l'autenticità. L'accordo o il contratto depositati debbono essere pubblicati in apposito bollettino. Le norme previste dall' non possono essere emanate prima che sia trascorso un mese da tale pubblicazione.
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