Art. 6 · LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

Art. 6

LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

In vigore dal 28 lug 1959
Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito ai compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e del sessantesimo anno di età per le donne. Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall', sub della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.
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