Art. 4 · LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

Art. 4

LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

In vigore dal 29 dic 1978
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista dall' si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato. La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3ª della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55. La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conte della entità del concorso dello Stato. Qualora, alla data del 1 gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà entrata in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili. Negli elenchi previsti dall' della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualità di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all' della presente legge. I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali applicandosi, per la formazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, Le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, salvo quanto previsto nella presente legge. A tale scopo i ruoli previsti dall' della legge predetta sono integrati, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la indicazione, degli iscritti per i quali è dovuto il contributo per l'assicurazione di cui alla presente legge. I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione. (2) (4) (5)
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