Art. 2 · LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

Art. 2

LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

In vigore dal 8 gen 1993
Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta; 3) gli ascendenti; 4) i fratelli e le sorelle. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti. Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.
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