Art. 15 · LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

Art. 15

LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

In vigore dal 28 lug 1959
Le norme dell' della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1959. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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