Art. 15
LEGGE 4 luglio 1959, n. 463
In vigore dal 28 lug 1959
Le norme dell' della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1959.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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