Art. 12 · LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

Art. 12

LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

In vigore dal 28 lug 1959
Spetta al Comitato: 1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni; 2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione; 3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti; 4) esaminare i bilanci annuali della gestione; 5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attività della gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; 6) dare parere sulla misura dei contributi.
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