Art. 3 · LEGGE 15 giugno 1959, n. 451

Art. 3

LEGGE 15 giugno 1959, n. 451

In vigore dal 22 lug 1959
L'art. 320 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 giugno 1959 GRONCHI SEGNI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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