Art. 1 · LEGGE 15 giugno 1959, n. 451

Art. 1

LEGGE 15 giugno 1959, n. 451

In vigore dal 22 lug 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le somme occorrenti a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa sono accreditate alle contabilità speciali delle Prefetture sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente sull'apposito capitolo della categoria "Movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le somme accreditate a norma del precedente comma vengono versate in Tesoreria con imputazione fondo che a tal fine viene stanziato annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ed iscritto nella categoria "Movimento di capitali", quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
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