Art. 8
LEGGE 11 giugno 1959, n. 450
In vigore dal 1 ott 1975
Le materie prime debbono essere custodite in apposito magazzino ed il loro movimento deve risultare da un registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione nel quale si annoteranno, nella parte del carico, il quantitativo delle materie stesse introdotte in magazzino, e in quella dello scarico il quantitativo estratto per la lavorazione con riferimento alla dichiarazione di lavoro.
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