Art. 4 · LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

Art. 4

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
Chiunque intende fabbricare margarina deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Tale licenza è soggetta ad un diritto annuale di lire 15.000. Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza. La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è stata rilasciata. Per l'anno 1959 la riscossione del diritto è limitata al rateo afferente al periodo di tempo decorrente dal giorno della presentazione della denunzia
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450#art-4