Art. 32 · LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

Art. 32

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
L'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.
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