Art. 3 · LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

Art. 3

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
Chiunque intende fabbricare margarina di cui al precedente deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare la attività. La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento e dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare: a) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta; b) la località in cui si trova lo stabilimento; c) le caratteristiche e la potenzialità dell'impianto nonchè il numero e il tipo degli apparecchi installati; d) il processo di lavorazione da seguire; e) la potenzialità giornaliera di lavorazione; f) la qualità e la quantità delle materie prime che si intendono detenere per la fabbricazione; g) la quantità di margarina che si intende produrre; h) i locali destinati a magazzini vincolati alla finanza per la custodia della margarina ottenuta. L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, verifica e suggella gli apparecchi, in modo da impedirne l'uso senza la dichiarazione di lavoro prescritta a termini del successivo e rilascia una licenza di esercizio di cui al successivo . Uguale denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge da chi già esercita gli stabilimenti nei quali viene fabbricata la margarina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450#art-3