Art. 29 · LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

Art. 29

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza di cui all' della presente legge a chiunque è stato condannato per un delitto previsto dalla legge stessa o per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie. La licenza può essere revocata o sospesa per il periodo di tempo determinato dall'Amministrazione.
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