Art. 25 · LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

Art. 25

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000. Con la stessa pena è punito chiunque rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilità prescritte o in qualsiasi modo ostacola ai funzionari od agenti dell'Amministrazione l'accesso nei locali della fabbrica.
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