Art. 24 · LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

Art. 24

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli applicati o fatti applicare dalla Amministrazione è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.
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