Art. 20 · LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

Art. 20

LEGGE 11 giugno 1959, n. 450

In vigore dal 1 ott 1975
Fermo restando il disposto dell'art. 2777 del Codice civile, il credito dello Stato per il tributo e i diritti previsti dalla presente legge ha privilegio, a preferenza di ogni altro credito, sulla installazione in genere e sul materiale mobile esistente negli impianti di cui al precedente e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.
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