Art. 11
LEGGE 11 giugno 1959, n. 450
In vigore dal 1 ott 1975
Sulla margarina esportata all'estero direttamente dalle fabbriche produttrici è accordato l'abbuono della imposta di fabbricazione.
Il trasporto dalla fabbrica alla dogana di uscita sarà vincolato a bolletta di cauzione, da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale è affidata la vigilanza, osservati la legge e il regolamento doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-06-11;450#art-11