Art. 8 · LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

Art. 8

LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

In vigore dal 6 giu 1959
Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è elevato, a decorrere dal 1 maggio 1959, a lire 3200 mensili lorde, a favore del personale con sede normale di servizio nel comune di Torino e negli altri Comuni della stessa Provincia considerati unico centro economico col capoluogo ai fini dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni.
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