Art. 2
LEGGE 27 maggio 1959, n. 324
In vigore dal 29 gen 1983
Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda, dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni ed assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell' della legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.
L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:
a) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile;
b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
c) non compete per le pensioni pagabili all'estero. (1)
Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.
L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.
La corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorchè svolgano attività lucrativa. (5)
La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.
Per l'esercizio 10 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1920 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.(6) (7)
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