Art. 18 · LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

Art. 18

LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

In vigore dal 6 giu 1959
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI TAVIANI - GONELLA - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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