Art. 12 · LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

Art. 12

LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

In vigore dal 6 giu 1959
Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria di appartenenza, à decorrere dal 1 luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1 luglio 1959, se non fossero passati alla categoria superiore.
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