Art. 11
LEGGE 27 maggio 1959, n. 324
In vigore dal 6 giu 1959
Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all' del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ed ai quali per effetto dell' delle decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1959, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, è attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1 luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito, alla data del 1 luglio 1959, se non fossero stati nominati impiegati.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore del personale di cui all' della legge 23 maggio 1956, n. 498, nei confronti del quale non si fa luogo a recupero della, differenza fra lo stipendio dovuto in applicazione della cennata legge e quello effettivamente corrisposto sulla base della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
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