Art. 1
LEGGE 26 maggio 1959, n. 345
In vigore dal 25 giu 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
La spesa per il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato, da determinarsi in relazione all'art. 4, primo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077, verrà iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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