Art. 3
LEGGE 18 maggio 1959, n. 342
In vigore dal 25 giu 1959
Alla spesa relativa sarà fatto fronte con gli appositi stanziamenti già a disposizione del Ministero del tesoro e del Ministero dell'interno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - PELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-05-18;342#art-3