Art. 8 · LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

Art. 8

LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

In vigore dal 25 apr 1959
All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali della Guardia di finanza o di altre Forze armate. All'insegnamento delle materie non militari si può provvedere con professori e assistenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari dell'Amministrazione finanziaria delle carriere direttive in attività di servizio, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato e, ove occorra, con personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto col Ministro, per il tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.
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