Art. 13 · LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

Art. 13

LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

In vigore dal 25 apr 1959
L'onere di lire 750 milioni derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1959-60 farà carico al fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
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