Art. 10
LEGGE 23 aprile 1959, n. 189
In vigore dal 25 apr 1959
Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.
Ad essi si applicano altresì le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-04-23;189#art-10