Art. 10 · LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

Art. 10

LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

In vigore dal 25 apr 1959
Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare. Ad essi si applicano altresì le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie.
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