Art. 3 · LEGGE 1 aprile 1959, n. 252

Art. 3

LEGGE 1 aprile 1959, n. 252

In vigore dal 16 mag 1959
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 aprile 1959 GRONCHI SEGNI - PELLA - TAMBRONI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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