Art. 18
LEGGE 25 marzo 1959, n. 125
In vigore dal 26 apr 1959
È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 marzo 1959
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - GONELLA - TAVIANI -
TAMBRONI - TOGNI -
RUMOR - JERVOLINO
- GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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