Art. 18 · LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

Art. 18

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

In vigore dal 26 apr 1959
È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1959 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - GONELLA - TAVIANI - TAMBRONI - TOGNI - RUMOR - JERVOLINO - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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