Art. 11 · LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

Art. 11

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

In vigore dal 26 apr 1959
Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, è preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente e, nei mercati dei prodotti ittici, un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia. L'ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni. Il direttore di mercato è responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario. Le carni ed i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria provinciale.
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