Art. 5 · LEGGE 18 marzo 1959, n. 134

Art. 5

LEGGE 18 marzo 1959, n. 134

In vigore dal 29 apr 1959
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all' sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1992-93 in ragione di lire annue 240.000.000. All'onere di lire 240.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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