Art. 2
LEGGE 18 marzo 1959, n. 134
In vigore dal 29 apr 1959
Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonchè ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-03-18;134#art-2