Art. 8 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 535

Art. 8

LEGGE 3 aprile 1958, n. 535

In vigore dal 19 giu 1958
Il Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, stabilisce le norme esecutive della presente legge. Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente viene abrogata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - GONELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;535#art-8