Art. 7 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 535

Art. 7

LEGGE 3 aprile 1958, n. 535

In vigore dal 19 giu 1958
All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvederà con capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1959-60.
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