Art. 6
LEGGE 3 aprile 1958, n. 535
In vigore dal 19 giu 1958
Nella prima attuazione dell', il contingente di posti costituenti lo speciale ruolo transitorio in ogni provincia sarà conferito mediante concorso riservato per esami e titoli agli insegnanti non di ruolo, muniti dei titoli di cui al primo comma dell' della presente legge, che alla data del bando abbiano prestato servizio scolastico nelle scuole elementari carcerarie per non meno di quattro anni, con la qualifica non inferiore a buono.
Gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n.
830, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1950, n. 191.
La nomina avrà decorrenza dal 1° ottobre 1959.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-04-03;535#art-6