Art. 4 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 535

Art. 4

LEGGE 3 aprile 1958, n. 535

In vigore dal 8 mar 1963
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72 . Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire mediante decreto le modalità di passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo normale. All'atto dell'assunzione o del passaggio nel ruolo normale il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnante di ruolo normale.
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