Art. 3
LEGGE 3 aprile 1958, n. 535
In vigore dal 19 giu 1958
Per gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie collocati nel ruolo speciale transitorio si osservano, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale insegnante del ruolo normale, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza concesso al personale medesimo.
Il trattamento economico è quello previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1127, e successive modificazioni.
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