Art. 1 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 535

Art. 1

LEGGE 3 aprile 1958, n. 535

In vigore dal 19 giu 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari di cui all'art. 105 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti, in ciascuna provincia, speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole elementari, a norma dell' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale è stabilito in base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla data del 1° ottobre 1955.
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