Art. 9
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla, durata della detenzione o della sospensione.
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