Art. 87
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
All'esame di idoneità per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall' e con almeno cinque anni di anzianità di grado, i quali abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, la qualifica di ottimo e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.
Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneità non siano risultati idonei;
b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.
Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'.
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