Art. 86 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 86

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria è comunicata al Ministero. Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere. La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto, salvo quanto previsto dal successivo .
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