Art. 85 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 85

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro trenta giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.
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