Art. 83 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 83

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove facoltative. Per la pubblicità delle votazioni conseguite alle prove scritte e orali si applicano le norme di cui all' comma quinto. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 42/70 nelle prove scritte. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non interiore a 42/70. La graduatoria è stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e orali. Agli allievi che superino le prove facoltative, è attribuito, in aggiunta alla media riportata, un punteggio, fino al massimo di punti uno per ogni materia. A parità di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo.
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