Art. 81 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 81

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 8 ago 1965
I vincitori del concorso di cui all' sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi al concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia. I vincitori del concorso, i quali, per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio può avvenire per una sola volta . Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra più grave.
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