Art. 74 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 74

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
In tempo di guerra nel caso di sottufficiale inquadrato in unità di altra Forza armata, il comandante di tale unità dispone l'inchiesta formale, adotta le decisioni conseguenti alla inchiesta stessa e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-74