Art. 66 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 66

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Non possono far parte della Commissione di disciplina: a) il superiore che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali; b) il superiore che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti; c) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso; d) l'offeso o il danneggiato e i pareti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso; e) gli ufficiali frequentatori dei corsi di istruzione; f) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
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